Procedure espropriative: Corte d’Appello di Milano, ordinanza n. 2939 del 24 luglio 2019.

23 aprile 2020

 

Ai fini del calcolo dell’indennità di asservimento nell’ambito di una procedura espropriativa, la servitù di metanodotto può essere equiparata a quella di acquedotto, disciplinata dall’art.1033 cod. civ.

Poiché la fascia occupata dalla conduttura, seppure ripristinata nella parte superficiale dopo la posa, viene gravata, per la parte corrispondente alla tubatura, da un vincolo del tutto analogo a quello gravante nell’ipotesi di acquedotto interrato, in applicazione dell’art.1038 cod. civ. l’indennizzo deve essere liquidato sulla base del valore integrale del terreno per la per la parte sovrastante la tubazione.

Il vincolo di inedificabilità assoluta, anche se relativo ad aree agricole, deve essere indennizzato in considerazione del fatto che anche per predette aree potrebbero configurarsi limitazioni derivanti da predetto vincolo, tali da incidere sulla realizzazione di manufatti funzionali all’attività agricola.

L’indennità di occupazione temporanea, da calcolarsi ai sensi dell’art. 50 TU espropri deve essere riconosciuta non solo in caso di occupazione di urgenza preordinata all’esproprio, ma anche tale occupazione sia preordinata all’asservimento.

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